Tra gli altri benefici, donare libera l’anima del donatore.
Erogazione liberale o Donazione
Intestare a: TS IDEE ODV – IBAN: IT96W0623003223000015042465
EROGAZIONI EFFETTUATE A TS IDEE ODV DA PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.
Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 35% dell’importo della donazione stessa, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 10.500 euro.
L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.
Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.
EROGAZIONI EFFETTUATE A TS IDEE ODV DA ENTI E SOCIETÀ
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.
EROGAZIONI IN NATURA
Per quanto riguarda i beni in natura che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Nella seguente tabella si riepiloga quanto sin qui detto riguardo alle regole in tema di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ad un Ets (Ente Terzo Settore).
c.f. 97245720582
Destinare il 5×1000 all’Organizzazione di Volontariato TS Idee NON comporta nessuna spesa essendo una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia. Non effettuare alcuna scelta significa lasciare il 5×1000 allo Stato…
E’ difficile devolvere il 5×1000 all’Organizzazione di Volontariato TS Idee? NO, è semplicissimo!
– compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico;
– firma nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…”;
– indica il codice fiscale: 97245720582